Diagnosi energetica

 Cos'è la diagnosi energetica ?

Qual è la differenza tra diagnosi energetica e certificazione energetica ?


La diagnosi energetica è l'insieme delle attività professionali atti ad individuare “lo stato di salute” di un sistema edificio-impianto. E’ equiparabile, da un punto di vista medico, ad un completo check-up comprensivo di una cartella medica completa ed esaustiva con indicazione esplicita della “terapia” consigliata, ovvero le cosiddette indicazioni per il miglioramento.


La diagnosi energetica è richiesta principalmente nei casi seguenti:


Come prerequisito in una ristrutturazione con riqualificazione energetica di un sistema edificio impianto.

Nel calcolo della componente fissa di spesa nella contabilizzazione del calore come prescritto da UNI 10200 e dal DPR 59/09 (e anche dalle delibere Regione Lombardia e Regione Piemonte) per la ripartizione della quota a millesimi.

Come prerequisito fondamentale di una successiva certificazione energetica.


La certificazione energetica è un atto formale di attribuzione ad una singola unità immobiliare di un indice di prestazione energetico e successiva Classe (A,B, ecc.) caratterizzante il consumo energetico di tale unità immobiliare.

Questo atto presuppone (anche implicitamente) la corretta esecuzione di una diagnosi energetica (comprensiva quindi delle cosiddette “indicazioni per il miglioramento”), ma in questo caso viene richiesta la Terzietà del professionista-certificatore quantunque abilitato ed iscritto in appositi albi regionali.


La diagnosi energetica, contrariamente alla certificazione energetica, può essere eseguita da qualunque professionista iscritto in Albi o Collegi ed abilitato alla Progettazione di Edifici e/o Impianti, nell'ambito delle proprie competenze e sotto la sua responsabilità.

Non è richiesta quindi la Terzietà, ovvero la sua non partecipazione alle fasi di Progettazione e/o Direzione dei Lavori del Sistema Edificio Impianto oggetto di futuro intervento.


La fruizione di una diagnosi energetica aggiornata riduce sensibilmente i costi della successiva certificazione energetica (vedi anche D.M. 26.6.2009 Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici) quantunque eseguita da altro soggetto distinto dal professionista che ha redatto la diagnosi energetica sopra descritta.

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